Illegittimo il licenziamento orale: reintegra e oltre 40.000 euro riconosciuti alla lavoratrice

Pubblicato il 4 marzo 2026 alle ore 11:53

Importante risultato dello Studio davanti al Tribunale di Bari

Con la Sentenza n. 937/2026 del 3 marzo 2026, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso patrocinato da questo Studio, riconoscendo l’illegittimità di un licenziamento intimato oralmente e condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente, oltre al pagamento di rilevanti differenze retributive.

I fatti

La lavoratrice, formalmente assunta con contratto part-time di 16 ore settimanali, aveva in realtà svolto per anni attività lavorativa a tempo pieno (40 ore settimanali), senza che ciò trovasse adeguato riscontro in busta paga.

A seguito della richiesta di chiarimenti sulle retribuzioni percepite, il datore di lavoro intimava licenziamento in forma orale, ordinando alla dipendente di non presentarsi più sul luogo di lavoro e di restituire le chiavi dello studio.

La decisione del Giudice

Il Giudice del Lavoro ha accertato:

  • la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;

  • l’illegittimità del licenziamento orale;

  • il diritto della lavoratrice alla tutela reintegratoria prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 23/2015.

In particolare, il Tribunale ha disposto:

Reintegra nel posto di lavoro
Pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo
Condanna al pagamento di oltre 40.000 euro a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione

Il Giudice ha inoltre condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite.


La pronuncia si segnala per particolare rilievo sotto diversi profili:

1️⃣ Centralità della forma scritta nel licenziamento

La decisione ribadisce un principio fondamentale: il licenziamento orale è radicalmente inefficace. In applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 23/2015, la mancanza della forma scritta comporta la tutela reintegratoria piena, anche nel regime dei contratti a tutele crescenti.

2️⃣ Prova dell’orario effettivo di lavoro

Il Tribunale ha valorizzato le prove testimoniali e documentali per accertare che la prestazione lavorativa fosse svolta a tempo pieno, superando la formale previsione contrattuale part-time.
Un passaggio decisivo che conferma come, nel diritto del lavoro, conti la realtà sostanziale del rapporto e non solo la sua qualificazione formale.

3️⃣ Rilevanza delle differenze retributive

La sentenza evidenzia come l’errata qualificazione dell’orario incida su tutte le voci retributive, comprese mensilità aggiuntive e istituti indiretti, con effetti economici rilevanti.


La pronuncia rappresenta un’importante affermazione nella tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto nei casi di:

  • licenziamento orale;

  • part-time fittizio;

  • differenze retributive;

  • mancato versamento contributivo.

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