ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Pubblicato il 31 maggio 2025 alle ore 12:01

Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Il nostro assistito aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare e pagato il prezzo di un immobile, rinviando la stipula del definitivo ad una data futura; il convenuto, tuttavia, non aveva voluto addivenire alla stipula del contratto definitivo, eccependo la prescrizione del diritto e la falsità della sottoscrizione del contratto preliminare.

Il Tribunale, dopo la perizia calligrafica, che ha confermato l’autenticità della sottoscrizione, ha osservato che in tema contratto preliminare di vendita di immobile, l’inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ex articolo 2932 c.c., inizia a decorrere non dalla stipula del preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo stesso (Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19871; Cass. Sez. 2, 10/12/2001, n. 15587 - Cass. ordinanza 31369/2022).

Il Tribunale ha statuito che l’obbligazione sorta in virtù della stipula del contratto preliminare, da individuare nell’impegno a perfezionare il contratto definitivo, sia rimasta inadempiuta e che tale inadempimento sia imputabile alla condotta assunta dal promissario alienante, che non ha inteso procedere alla conclusione del contratto definitivo, ciò legittimando la soddisfazione del diritto vantato dall’attore in virtù di una pronuncia che raggiunga gli effetti che sarebbero discesi dal contratto definitivo di compravendita qualora concluso.

A tal proposito, deve rilevarsi che il presupposto sotteso al riconoscimento della tutela in argomento deve essere individuato nell’adempimento della prestazione gravante sul contraente che intende avvalersi di tale strumento. Nella fattispecie al vaglio, vertendosi in materia di contratto a prestazioni corrispettive in cui l’obbligazione incombente sul promissario acquirente si sostanzia nella corresponsione del corrispettivo d’acquisto, emerge dagli atti che tale versamento sia avvenuto in sede di stipula del contratto preliminare e che la promittente alienante ne ha dato quietanza.

Per questi motivi il Tribunale ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento del diritto di proprietà afferente al cespite immobiliare in capo all’attore.

 

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.